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Nuova discussione   Rispondi
Autore Messaggio
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 01, 2009 - 10:14 PM Rispondi citando Torna in cima

In breve
1) causa estinta per inattività delle parti
2) entro un anno citazione a giudizio ex novo (con invio solo alla parte e non anche al vecchio difensore)

mi chiedo ma non doveva riassumere invece di inviare nuova citazione?
grazie a tutti
Profilo Messaggio privato
dilegge
Forumdipendente
Forumdipendente

MessaggioInviato: Nov 02, 2009 - 10:26 AM Rispondi citando Torna in cima

hmmmmmmmmm forse i colleghi potranno smentirmi ma credo che lui avrebbe dovuto riassumere il giudizio facendo riferimento alla precedente causa nell'atto se fatto nell'anno (e quindi notificare anche a te come difensore)
Profilo Messaggio privato
Russo
Aficionado
Aficionado

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 10:08 AM Rispondi citando Torna in cima

scusate perchè non potrebbe fare un altro atto di citazione senza riassumere?
Profilo Messaggio privato
sempreio
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 12:10 PM Rispondi citando Torna in cima

mi risulta che si possa instaurare un latro giudizio, sempre che si sia nei termini (prescrizione, decadenza et similia ......)
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 12:20 PM Rispondi citando Torna in cima

mmmmmmh.... occhio alla terminologia perché fa molta differenza, nel caso di specie.

Causa ESTINTA o CANCELLATA dal ruolo?
Profilo Messaggio privato
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 03:42 PM Rispondi citando Torna in cima

hai ragione alamut
non ci siamo presentati per due volte consecutive
quindi?
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 04:43 PM Rispondi citando Torna in cima

Allora non trattasi di inattività delle parti (art. 307 cpc) ma di mancata comparizione all'udienza (art. 309 cpc che rimanda all'art. 181 cpc).

Con Legge 6 agosto 2008, n. 133 l'art. 181 cpc è stato modificato nel senso che mentre prima la mancata comparizione per due volte consecutive comportava la cancellazione della causa e il conseguente periodo di quiescenza prima dell'estinzione (nel corso del quale si poteva riassumere), adesso il Giudice provvede all'immediata dichiarazione di estinzione.

Se il processo è già estinto non puoi riassumere alcunché, ma puoi solo rinotificare nuova citazione.
Profilo Messaggio privato
nigripennis
Guru Immortale
Guru Immortale

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 05:48 PM Rispondi citando Torna in cima

ma come le dici sempre bene...
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 05:51 PM Rispondi citando Torna in cima

E' che mi disegnano così...
Profilo Messaggio privato
bt
Invincibile
Invincibile

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 05:59 PM Rispondi citando Torna in cima

come...così?
Image
laughing7.gif laughing7.gif laughing7.gif
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:03 PM Rispondi citando Torna in cima

Ma lo sai, BT, che questo DOTTISSIMO RIFERIMENTO [ icon_biggrin.gif ] continua a sfuggirmi?
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Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:13 PM Rispondi citando Torna in cima

grazie alamut
mi sono messo d'accordo con l'altra parte
per non presentarci due volte quindi non deve riassumere ma effettuare una nuova citazione
come in effetti ha già fatto
non deve quindi riassumere il giudizio se ho capito bene
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:16 PM Rispondi citando Torna in cima

Se le circostanze sono andate come sopra, direi proprio che non poteva riassumere un bel niente.
Profilo Messaggio privato
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:18 PM Rispondi citando Torna in cima

allora ha fatto giusto controparte
nuova citazione
io pensavo invece che potessi eccepirgli che non aveva fatto la riassunzione
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:19 PM Rispondi citando Torna in cima

E brava la controparte icon_biggrin.gif
Profilo Messaggio privato
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:21 PM Rispondi citando Torna in cima

grazie alamut a buon rendere
Profilo Messaggio privato
Flyjuris
Habitué
Habitué

MessaggioInviato: Nov 10, 2009 - 05:04 PM Rispondi citando Torna in cima

mi accodo per non aprire un nuovo topic... mettiamo caso che la causa sia stata riassunta con atto di citazione notificato alla parte presso il legale costituito nel giudizio precedente... quest'ultimo per costituirsi nel giudizio riassunto necessita di una nuova delega? e, se si, in base a quale giurisprudenza? ovvero, è sufficiente una comparsa in cui si faccia riferimento al giudizio precedente e quindi alla delega precedentemente prestata? uhmmmmmm.....
(io ho trovato questa Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2008, n. 9868 per cui "l’attività riassuntiva rientrerebbe immediatamente nei doveri professionali derivanti dal mandato professionale originariamente ricevuto, senza che si renda necessario, da parte del legale, ottenere una nuova delega al proseguimento della lite, da parte dell’assistito.", voi che ne dite?)
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 10, 2009 - 05:08 PM Rispondi citando Torna in cima

Che mi sembra una sentenza ONESTA icon_biggrin.gif ....

... se riassumi è perché il giudizio non s'è mai estinto, o no?

Perché non dovrebbe esserci ultrattività della procura?
Profilo Messaggio privato
nigripennis
Guru Immortale
Guru Immortale

MessaggioInviato: Nov 10, 2009 - 06:14 PM Rispondi citando Torna in cima

perchè le tue tette distraggono.
Profilo Messaggio privato
phantaman
Forumdipendente
Forumdipendente

MessaggioInviato: Nov 10, 2009 - 08:35 PM Rispondi citando Torna in cima

Alamut ha scritto:
E brava la controparte icon_biggrin.gif


superpraticante,alamut
ma credo che controparte debba fare riferimento al giudizio precedente almeno riasumendolo nell'atto di citazione o no?
Profilo Messaggio privato
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 11, 2009 - 10:55 AM Rispondi citando Torna in cima

mi avete messo dubbi ora icon_sad.gif
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 11, 2009 - 11:07 AM Rispondi citando Torna in cima

Se il giudizio è estinto.... non ha alcun obbligo in merito... anche se probabilmente lo farà.

phantaman ha scritto:
ma credo che controparte debba fare riferimento al giudizio precedente almeno riasumendolo nell'atto di citazione o no?
Profilo Messaggio privato
ziopino75
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 11, 2009 - 10:12 PM Rispondi citando Torna in cima

Io un riferimento al vecchio giudizio lo farei. Giusto per pararmi il sedere da interpretazioni "estensive" dell'art. 14 canone II del codice deontologico.

Citazione:
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Profilo Messaggio privato
Superpraticante
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Nov 16, 2009 - 10:26 AM Rispondi citando Torna in cima

sì non ci siamo presentati per due volte di seguito durante il giudizio
Profilo Messaggio privato
Alamut
Moderatore
Moderatore

MessaggioInviato: Nov 16, 2009 - 10:31 AM Rispondi citando Torna in cima

Ellamiseria icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

ziopino75 ha scritto:
Io un riferimento al vecchio giudizio lo farei. Giusto per pararmi il sedere da interpretazioni "estensive" dell'art. 14 canone II del codice deontologico



... più che estensiva, direi ABERRANTE icon_biggrin.gif
Profilo Messaggio privato
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