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Nuova discussione   Rispondi
Autore Messaggio
Hartman
PezzoDiStoria
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MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 05:57 PM Rispondi citando Torna in cima

Dato che in commissione Giustizia stanno accellerando i tempi per l'approvazione della legge sull'ordinamento forense, apro questa discussione specifica per confrontarci sui tempi di approvazione di una legge.

La celerità del parlamento è un argomento che sta molto a cuore sia a tutti i praticanti in procinto di sostenere l'esame scritto, sia a tutti gli avvocati in procinto di maturare l'anzianità per accedere alle difese d'ufficio,al gratuito patrocinio e ad altro (messo in discussione dalla nuova normativa)

Se avete spunti da dare aiutateci a capire:

1) procedimento di approvazione di una legge (con discussione in commissione quale sede referente)

2) tempi per la sua approvazione
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Hartman
PezzoDiStoria
PezzoDiStoria

MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 06:06 PM Rispondi citando Torna in cima

Sede referente: Si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario".In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento.

Domande che nascono spontanee:

1) Allorquando la commissione giustizia del Senato (sede referente) avrà approvato la riforma dell'ordinamento forense il testo finale passerà alla commissione Giustizia della Camera oppure passerà direttamente alle due camere?

2) quanto tempo passa prima che un disegno di legge passi in una camera?

3) quanto tempo passa prima che una camera discuta e approvi un DDL?

4) quanto tempo passa con l'attività (eventuale) di navetta fra una camera e l'altra?

5) può il governo porre la fiducia su questo progetto di riforma?
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ossicini
Megapraticante
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MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 06:07 PM Rispondi citando Torna in cima

Atteso che la commissione è investita in sede meramente referente, a prescindere dal tempo che essa impiegherà a discutere (dunque a fare tante chiacchiere e stilare un relazione di maggioranza e più relazioni di minoranza) tutto dipenderà dalla calendarizzazione degli impegni di ciascuna Camera.
Tale ultimo incombente, se non erro, è ad appannaggio del presidente della stessa: questi, verosimilmente, deciderà la data in cui discutere la questione in base alle richieste della coalizione d'appartenenza.
Ciò premesso:
1) m'interesso un pochino di diritto costituzionale, quindi se posso aiutarvi sul procedimento legislativo chiedete pure e - per quel che posso - cercherò di rispondere;
2) non so cosa dire sul secondo quesito: anzi, date le premesse, voi che ne pensate?
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ossicini
Megapraticante
Megapraticante

MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 06:13 PM Rispondi citando Torna in cima

1) Allorquando la commissione giustizia del Senato (sede referente) avrà approvato la riforma dell'ordinamento forense il testo finale passerà alla commissione Giustizia della Camera oppure passerà direttamente alle due camere?
La commissione referente riferisce e basta. Poi vota la relativa camera. Poi c'è il navettamento e dunque un'altra commissione referente ed un'altra votazione.

2) quanto tempo passa prima che un disegno di legge passi in una camera?
Come dicevamo sopra, è imponderabile; sebbene il fatto che si tratti d'un disegno di legge (dunque di provenienza governativa) acceleri i tempi rispetto ad un qualunque progetto di legge.
La discussione del disegno dev'essere calendarizzata dal Presidente e questi probabilmente provvederà secondo i desideri e le pressioni del Governo, del quale ha la stessa collocazione politica.

3) quanto tempo passa prima che una camera discuta e approvi un DDL?
Idem, come sopra.

4) quanto tempo passa con l'attività (eventuale) di navetta fra una camera e l'altra?
Idem come sopra... in questo caso, alle su citate variabili, bisogna aggiungere l'incognita emendamenti.

5) può il governo porre la fiducia su questo progetto di riforma?
Non so dirti, quanto a valutazioni politiche; giuridicamente è di certo possibile.
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Hartman
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MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 06:27 PM Rispondi citando Torna in cima

Ossicini grazie per la disponibilità.Io da pochi giorni sono Avvocato, malgrado ciò sento una certa angoscia per amici,colleghi e parenti non ancora abilitati.

Ho provato a monitorare openpolis.parlamento per capire che tempi impiegano le camere per l'approvazione di un disegno di legge ma devo confessare di aver avuto non poche difficoltà nel comprendere la struttura del portale.

Se qualcuno è più capace di me provi pure a fare qualche ricerca.Ecco il link

http://parlamento.openpolis.it/attiDisegni

Rispolverando il diritto costituzionale mi è parso di capire che dal 19 novembre (data della fine dei lavori in commissione)per l'approvazione della legge bisognerà aggiungere il tempo per:

1) la calendarizzazione del DDL nelle due camere

2) la discussione al Senato

3) la votazione definitiva in Senato (ma la fiducia potrebbe essere chiesta?)

4) la discussione alla camera

5) la votazione definitiva alla Camera


tutto ciò senza considerare l'eventuale attività di navetta e l'eventuale discussione nella commissione giustizia della camera (ma dubito che il DDL passerà anche dall'altra commissione)


Detto ciò bisogna aggiungere la tempistica inerente la fase successiva alla approvazione con:

-la promulgazione (entro 30gg)
-la pubblicazione (entro 30gg)
-entrata in vigore della legge (15gg dopo la pubblicazione)



ricapitolando

1) il 19 novembre la commissione giustizia approverà il disegno di legge (i colleghi guadagnano 22 gg)

2) è incerto la tempistica di approvazione della legge (i colleghi guadagneranno XXX gg)


3) è incerta la tempistica fra l'approvazione e l'entrata in vigore della legge (i colleghi potrebbero guadagnare max 75gg circa)
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peggioramico
Aficionado
Aficionado

MessaggioInviato: Ott 28, 2009 - 07:37 PM Rispondi citando Torna in cima

ossicini ha scritto:
1) Allorquando la commissione giustizia del Senato (sede referente) avrà approvato la riforma dell'ordinamento forense il testo finale passerà alla commissione Giustizia della Camera oppure passerà direttamente alle due camere?
La commissione referente riferisce e basta. Poi vota la relativa camera. Poi c'è il navettamento e dunque un'altra commissione referente ed un'altra votazione.

2) quanto tempo passa prima che un disegno di legge passi in una camera?
Come dicevamo sopra, è imponderabile; sebbene il fatto che si tratti d'un disegno di legge (dunque di provenienza governativa) acceleri i tempi rispetto ad un qualunque progetto di legge.
La discussione del disegno dev'essere calendarizzata dal Presidente e questi probabilmente provvederà secondo i desideri e le pressioni del Governo, del quale ha la stessa collocazione politica.

3) quanto tempo passa prima che una camera discuta e approvi un DDL?
Idem, come sopra.

4) quanto tempo passa con l'attività (eventuale) di navetta fra una camera e l'altra?
Idem come sopra... in questo caso, alle su citate variabili, bisogna aggiungere l'incognita emendamenti.

5) può il governo porre la fiducia su questo progetto di riforma?
Non so dirti, quanto a valutazioni politiche; giuridicamente è di certo possibile.


1) non è previsto che vada alla commissione giustizia dell'altra camera (in questo caso camera deputati)
può andare da commissione senato a camera e poi a senato - approvazione

2) non vorrei sbagliare ma sono pdl di parlamentari non un ddl
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attola
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MessaggioInviato: Ott 29, 2009 - 09:23 AM Rispondi citando Torna in cima

effettivamente dal sito del senato, il testo della riforma (S.601) sembrerebbe di iniziativa parlamentare...
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Hartman
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MessaggioInviato: Ott 29, 2009 - 11:53 AM Rispondi citando Torna in cima

..
attola ha scritto:
effettivamente dal sito del senato, il testo della riforma (S.601) sembrerebbe di iniziativa parlamentare...


avete ragione (si vede che non sono un buon costituzionalista icon_biggrin.gif ) adesso c'è da chiarire che tempi si prospettano in base ai tempi medi del parlamento. E' chiaro che un approvazione fra pochi mesi o fra un anno ha una grande importanza per decine di migliaia di praticanti e avvocati icon_rolleyes.gif
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Hartman
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MessaggioInviato: Ott 29, 2009 - 06:32 PM Rispondi citando Torna in cima

ROMA - Poco lavoro per colpa del governo e la Camera resta con le mani in mano. E non per inerzia dei deputati. Bensì per la mancata possibilità per l'aula di esaminare progetti di legge di iniziativa parlamentare, poiché questi "non possono essere licenziati dalle commissioni per mancanza di copertura finanziaria" spiega il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Definendo la questione "un problema oggettivo". Sottolineando come in questo modo possano di fatto essere esaminati soltanto i decreti governativi. Durante la conferenza dei capigruppo rivolto al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, Fini ribadisce una critica già fatta in passato. Di cui Vito si limita a prendere atto.

Polemiche le opposizioni. "E' la scarsità di proposte da esaminare in Aula - afferma il vicepresidente dell'Udc alla Camera, Michele Vietti - a essere il reale motivo dello stop. Anche se Fini ha motivato la decisione con l'organizzazione dei lavori di montecitorio che prevede una settimana 'bianca' ogni mese da dedicare all'attività politica sul territorio". Nei giorni scorsi era stato il leader, Pier Ferdinando Casini, a denunciare la scarsa produttività legislativa di Montecitorio. "Non si può non notare che la prossima settimana - insiste il vicecapogruppo Udc - il Parlamento non aveva niente da esaminare. Il governo strangola l'iniziativa parlamentare, non solo delle opposizioni, ma anche della maggioranza. L'unica cosa da votare era la ratifica della convenzione sulla protezione degli animali da compagnia. Francamente...".

"Dopo che per tre settimane abbiamo votato solo mozioni e un decreto, questo stop è l'ennesima dimostrazione che le proposte di legge parlamentare oggettivamente non riescono ad approdare in Aula per mancanza di copertura. E' un problema oggettivo che deve sciogliere il governo. Il ministro Vito? Ha ascoltato silenziosamente" commenta Erminio Quartiani del Pd.

L'Idv, invece, punta il dito sulle conseguenze che la decisione avrebbe sui cittadini. "L'Italia va a rotoli, i cittadini non arrivano alla fine del mese e la Camera cosa fa? Chiude i battenti per una settimana, invece di cominciare l'esame della legge di bilancio - attacca Antonio Di Pietro - Noi ci saremo lo stesso e devolveremo in beneficenza alla Caritas, l'equivalente della diaria di tutti i parlamentari del gruppo per le settimane di lavoro che andranno perse".

La Camera tornerà al lavoro dal 9 novembre con l'esame della legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica.

(29 ottobre 2009)
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Hartman
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MessaggioInviato: Ott 30, 2009 - 06:10 PM Rispondi citando Torna in cima

tratto dal regolamento della Camera

CAPO VI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI


[size=x-small]ART. 23
1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

ART. 24
1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l’esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario. [/size]
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ossicini
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 12:15 PM Rispondi citando Torna in cima

Buondì!

@peggioramico: l'esame in commissione è sempre obbligatorio per entrambe le camere. E' vero che la tipologia della commissione può essere scelta dalla singola Camera in modo difforme dall'altra (x es. in Senato referente, alla Camera deliberante), tuttavia questa è l'unica variabile concessa.

@hartman: se l'iniziativa è parlamentare i tempi sono mediamente più comodi rispetto a quelli dell'iniziativa governativa... e il calcolo degli stessi diventa ancora più difficoltoso, perchè la componente politica si fa preminente.
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Superpraticante
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 04:22 PM Rispondi citando Torna in cima

ossicini dove l'hai letto che deve passare attraverso le due camere? è falso
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ossicini
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 04:59 PM Rispondi citando Torna in cima

Hola Superpraticante!
Ohimè, per motivi di lavoro, mi tocca - volente o nolente - essere abbastanza documentata in diritto costituzionale, quindi posso confermarti che l'esame in commissione è obbligatorio per ambo le Camere...
L'art. 72 Cost. è già in grado di confermare questo dato ("Ogni disegno di legge presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione etc."); tale norma va letta considerando che - anche quando il disegno di legge navetta da una Camera all'altra dopo la prima approvazione - è ancora, per l'appunto un "disegno di legge", sebbene abbia avuto già un riscontro positivo... pertanto non sfugge al dettato costituzionale che ne esige l'esame in Commissione.

Che ne so, puoi vedere su "Corso di DIritto Pubblico", di G.U. Rescigno, ed. 1996, pag. 243; su "Diritto Costituzionale" di L. Paladin, seconda edizione, pag. 335; o anche il Manuale Simone di Diritto Costituzionale ed. XXI (il quale a pag 176, in merito all'approvazione di una legge, così recita: "il procedimento seguito da una Camera per l'approvazione non vincola l'altra. Per cui può accadere che presso una Camera si segua il procedimento ordinario, mentre presso l'altra il procedimento deliberante o redigente", con ciò evidenziando che la Commissione - in sede referente, redigente o deliberate - deve intervenire ad ogni c.d. "lettura").
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Hartman
PezzoDiStoria
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 05:21 PM Rispondi citando Torna in cima

Perfetto, grazie Ossicini.

Il procedimento legislativo con il sistema del bicameralismo perfetto è più complicato e lento del bicameralismo imperfetto. In questo sistema infatti le leggi vengono discusse, emendate ed approvate da uno dei due rami del parlamento, quindi passa all'altro che può approvarlo in via definitiva solo senza modificare in nulla la legge; in caso contrario il testo dovrà ritornare nuovamente al primo ramo del parlamento che lo ha esaminato per la prima volta. Ciascuno dei due rami del parlamento può, in via teorica, continuare ad apportare modifiche al testo votato dall'altro ramo, allungando i tempi dell'approvazione della legge.

Il nostro è un bicameralismo perfetto per cui è scontato che un disegno di legge deve essere,necessariamente, approvato dai due rami del Parlamento per diventare Legge dello Stato.
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Superpraticante
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:16 PM Rispondi citando Torna in cima

ma quindi.....
quando bersello negli articoli che posta hartman dice che dopo l'approvazione in comm. senato va subiot in senato e poi nella camera
1) o dice una bugia
2) o dopo l'approvazione in comm. giust. senato il ministro ne fa un decreto e quindi non deve passare dall'altra commissione andando subito nelle due aule no?
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ossicini
Megapraticante
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:40 PM Rispondi citando Torna in cima

Superpraticante,
non ho capito: a quale articolo postato da Hartman ti riferisci?

Comunque - quanto al tuo punto 1) - affermare che un progetto di legge "dopo l'approvazione in commissione al senato va subito in senato e poi alla camera dei deputati" non è scorretto; semplicemente l'esame della camera dei deputati dovrà articolarsi secondo i dettami della costituzione, dunque con un previo intervento della commissione competente per materia.

Non ho capito, invece, l'ipotesi da te formulata al tuo punto 2).
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Hartman
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:51 PM Rispondi citando Torna in cima

Berselli ha dichiarato che il progetto di legge, conclusa l'attività della commissione Giustizia del Senato,passerà in aula. Non mi sembra di aver letto da nessuna parte che in pochi giorni approveranno definitivamente la riforma (cosa del tutto improbabile).

Probabilmente, finita l'attività della commissione:

1) i capo-gruppi del senato, di concerto con il Presidente Schifani, decideranno quando calendalizzare il progetto di legge (ho i miei dubbi che lo possano portare subito nell'aula del Senato)

2) nel frattempo il progetto di legge passerà nell'altra camera (in commissione in sede referente?)

dopo si dovrà completare l'iter legislativo con una serie non proprio semplice di sub-procedimenti con i quali le due camere dovranno discutere ed approvare un testo unitario dopo una eventuale (lunga) attività di navetta.


Se ho sbagliato correggetemi pure
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Hartman
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MessaggioInviato: Nov 03, 2009 - 06:53 PM Rispondi citando Torna in cima

capogruppi= capigruppo (voglio l'edit!! icon_sad.gif )
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