
Praticanti Menu
|

Ads
|

Miscellanea
|
|
|
 |
!ATTENZIONE, EVITATE di duplicare i topic (argomenti), evitate titoli fuori dalla sezione adatta e NO a titoli in maiuscolo e/o troppo generici!
| Autore |
Messaggio |
chillenu
Guru


|
Inviato:
Feb 26, 2007 - 11:48 AM |
|
aggiungo io che, quale praticante abilitata, dovrebbe ridurre il compenso della metà,
| Citazione: |
una mia amica, per alcune cause è costretta ad appoggiarsi ad un avvocato che, pur mettendo solo firma, pretende la metà del compenso
|
quindi,se fattura l'avvocato, va in pari. |
|
|
|
 |
alletati77
Praticantissimo


|
Inviato:
Feb 26, 2007 - 11:53 AM |
|
giusta considerazione....oltre al fatto che se l'avvocato non le mettesse la firma non potrebbe patrocinare la causa e quindi non prenderebbe neppure le metà
So che è spiacevole far tutto il lavoro e per una firma dover dividere i compensi (più o meno come quando si fa pratica), ma finchè non sarà abilitata non può fare altro... |
|
|
|
 |
claceco
Habitué


|
Inviato:
Gen 18, 2008 - 11:52 AM |
|
Sono troppi gli avvocati in Italia.
I praticanti pensino realmente se continuare nella professione.
L'accesso sarà sempre più difficile, salvo la possibilità per alcuni....... |
|
|
|
 |
kobra
Novizio

|
Inviato:
Dic 15, 2008 - 10:00 AM |
|
Premetto che non ho ancor compreso quali siano le scuole forensi a cui la proposta fa riferimento.(SSPL o altre?)
Ciò detto è chiaro che un eventuale riforma non potrebbe avere un effetto retroattivo(peggiorativo) su chi ha maturato già la pratica e ha alle spalle diversi tentativi .
Sembra evidente che una certa riforma ci debba essere per regolamentare l'accesso ,ma sono dubbioso su questi punti:
1) Preselezione informatica:anche per l'accesso notarile (ultimo esame in cui è tutt'ora presente) dopo anni di prove si è giunt alla conclusione dell'inadeguatezza della stessa.Ora mi sembra un po' anacronstica come proposta .Inoltre se ben strutturata-cosa di cui dubito-dovrebbe richiedere tempistica di preparazione di almeno 3 mesi di studio mnemonico che nulla ha a che vedere con la redazione di pareri e atti .Quindi la scarterei se la ratio fosse davvero quella di testare la preparazione del candidato.
2)Voto laurea.E' il solito problema all'italiana:non c'è stata una "sana" riforma delgli atenei e si pretende di incidere sempre a "valle"!Purtroppo nel nostro paese non esiste un metro omogeneo di valutazione delle singole università ;non ha assolutissimamente senso equiparare l'università di x con quella di y perchè le disparità sono notevoli ;e tutti lo sanno!
3)Prescrizione della compiuta pratica:
-per decorso temporale:e questa potrebbe essere una soluzione che però dovrebbe essere rapportata ad un'unità temporale maggiore:due anni (equiparabili a due tentativi) mi sembrano davvero pochi
-per numero esami:ecco questo potrebbe essere un salvavita utile ed intelligente :coloro i quali per un tot numero di esami non riescano a conseguire l'abilitazione devono rifare la pratica.
Scusate ma che senso ha -con il liivello di correzioni attuale- precludere definitivamente l'accesso dopo x tentativi?
Mi immagino già tanti ricorsi vs le correzioni....
4)L'utilizzo dei codici non commentati potrebbe essere un'idea:attenzione però ciò comporterebbe l'adozione da parte del candidato di soluzioni anche difformi dalla giurisprudenza dominate (per esempio il preliminare di donazione) che se ben argomentate ,dovrebbero portare comunque alla vittoria.
Parimenti però si dovrà innalzare il livello di attenzione e preparazione degli esaminatori!
Pur tuttavia chi propone queste riforme non si ricorda:
a-che questo non è un concorso pubblico ,ma un'abilitazione .
b-che la scrematura tra chi è preparato deve essere fatta dal mercato (come avviene in molti paesi della ue-di cui noi rammento siamo parte) e non da una strozzatura dell'accesso alla professione voluta solo per arroccarsi su posizioni che obiettivamente in un contesto socio economico come quello attuale (liberalizzazioni) sembrano a dir poche ridicole. |
|
|
|
 |
ruggi
Megapraticante

|
Inviato:
Dic 15, 2008 - 11:07 AM |
|
Una buona idea sulla mia esperienza degli ultimi anni: non mi hanno mai avvertito attraverso comunicazione ufficiale dell'ammissione agli scritti.
Oggettivamente prima di fare le riforme imparassero a rispettare le leggi e i diritti dei Partecipanti agli esami di stato per avvocati |
|
|
|
 |
Didda
Moderatore


|
Inviato:
Gen 08, 2009 - 12:31 PM |
|
|
|
 |
Didda
Moderatore


|
Inviato:
Gen 15, 2009 - 06:40 PM |
|
Hartman - Gen 15, 2009 - 06:33 PM
Oggetto: DDL Giustizia: il 23 Gennaio il giorno della verità
sembrerebbe che il 23 gennaio ci sarà il tanto atteso DDL che darà le linee guida per la riforma della giustizia ( e dell'accesso all'abilitazione)
http://www.ilriformista.it/stories/apcom/46908/ |
|
|
|
 |
Didda
Moderatore


|
Inviato:
Gen 15, 2009 - 06:44 PM |
|
|
|
 |
mencio
Habitué

|
Inviato:
Mar 05, 2009 - 10:19 PM |
|
| papamoonx ha scritto: | A cosa serve?
| Citazione: |
questo, però, mi trova concorde.
Citazione:
vanno introdotti limiti temporali ... sia per la successiva iscrizione all’albo degli avvocati (ad esempio: non oltre due
anni dal conseguimento dell’abilitazione
|
e se uno decide di andare a lavorare in azienda o all'estero poi non si puo' piu' iscrivere? Mi sembra ridicolo. |
Cioè tutti quegli avvocati "in house" che hanno superato l'esame ma che non possono iscriversi per incompatibilità perderebbero la loro abilitazione? Ma per favore!!!
Oggi oltrettutto leggo questo dal comunicato ufficiale del CNF sull'approvazione del testo definitivo: "Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione."
Complimenti!!! |
|
|
|
 |
bradamante
Novizio

|
Inviato:
Apr 05, 2009 - 04:04 PM |
|
ragazzi, ho studiato a fondo il testo della riforma della professione di avvocato approvato dal consiglio nazionale forense e trasmesso al parlamento come disegno di legge (lo trovate sul sito del consiglio nazionale forense).
incollo di seguito il testo della mail che sto inviando agli indirizzi email di tutti i parlamentari (li trovate sui siti di camera e senato)
vi invito ad inviare il testo di protesta solo dopo averlo firmato e con un piccolo accorgimento: ho dovuto fare 4 invii (ognuno a 250 indirizzi) in 4 giorni successivi altrimenti il provider mi bloccava l'account.[/img] |
|
|
|
 |
bradamante
Novizio

|
Inviato:
Apr 05, 2009 - 04:06 PM |
|
Egr. Ministro
Egr. Onorevole
Egr. Senatore
Esprimo la mia più profonda amarezza ed il mio totale disappunto per il disegno di legge predisposto dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, approvato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009.
Nella mia qualità di giovane Avvocato, leggo il disegno di legge de quo, qualora fosse approvato, come un ulteriore consolidamento della posizione dominante dei baroni della professione forense, innalzando all’inverosimile la soglia di sbarramento all’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani Avvocati.
Già all’art. 1 c. 3 del disegno di legge in argomento appare evidente la volontà del Consiglio Nazionale Forense di rafforzare la propria posizione oligarchica nel governo della Professione, inseguendo, seppure ad un livello inferiore nella gerarchia delle norme di riferimento, il livello di autogoverno costituzionalmente previsto per la Magistratura.
Art. 1. (Disciplina dell' ordinamento forense)
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge,eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito,l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.
Non va sottaciuta una previsione, del disegno di legge di cui trattasi, che rischia di passare in sordina, ma riveste una notevole importanza per gli utenti: l’art. 2, così come scritto, prevede l’assistenza obbligatoria dell’Avvocato anche nei giudizi ove attualmente non è ritenuta necessaria, quali ad esempio quelli davanti al Giudice di Pace. Quindi sarà ineludibile (e conseguentemente oneroso) il patrocinio di un professionista anche per un banale ricorso avverso una contravvenzione al Codice della strada, sia innanzi al Prefetto che al Giudice di Pace.
Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato)
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione
Agli art. 14, 15, 17 e 19, sotto riportati, è indubitabile la volontà di chiudere l’accesso alla professione forense alle nuove leve e, al contrario, di blindare la posizione egemonica dei professionisti già affermati, quasi avessero timore dell’accesso dei giovani alla professione.
La blindatura è evidente nella previsione che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
Questa previsione aggiunge una ulteriore protezione alla posizione già privilegiata di coloro che, dalla condizione di affermati professionisti hanno tratto vantaggio per acquisire gli incarichi di insegnamento e, d’altro canto, hanno sfruttato gli incarichi di insegnamento per dare prestigio alla propria attività di professionisti, il tutto in un momento storico, relativamente lungo, nel quale non vi erano le restrizioni che il disegno di legge in argomento si propone di porre all’accesso ed alla permanenza alla professione forense.
La previsione che sia lasciata, sostanzialmente, all’arbitrio del consiglio dell’ordine la valutazione dell’esercizio in modo effettivo e continuativo della professione al fine di consentire la permanenza dell'iscrizione all'albo è la conferma della volontà protezionistica dei professionisti già affermati: saranno loro a scegliere chi far permanere nella professione, in una situazione di evidente conflitto di interesse. L’attuale situazione di sfruttamento dei praticanti e dei neoabilitati da parte dei professionisti affermati non potrà che aggravarsi.
Da quanto previsto nel disegno di legge de quo emerge un autentico terrore dei professionisti già affermati del mercato e della concorrenza da parte dei giovani abilitati.
Oltretutto viene prevista una possibilità di accesso del consiglio dell’ordine alle informazioni in possesso degli Uffici finanziari e dell’ente previdenziale al fine di valutare il livello minimo di reddito utile all’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, senza tenere in alcuna considerazione l’eventuale attività pro bono svolta dai giovani abilitati.
Art. 14. (Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
Art. 15. (Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) avete superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
7 . La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
Art. 17. (Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
Art. 19. (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la re iscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.
4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comportala cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 8. |
|
|
|
 |
bradamante
Novizio

|
Inviato:
Apr 05, 2009 - 04:08 PM |
|
In conclusione, nonostante i richiami alla deontologia della professione forense contenuti nei primi articoli, il progetto di legge mira in maniera evidente al rafforzamento della posizione dominante dei professionisti già affermati e a rendere oltremodo difficoltoso l’accesso alla professione da parte dei giovani.
D’altronde come si può prevedere quale requisito per la permanenza negli albi l’aver sostenuto l’esame di abilitazione da non più di cinque anni? E cosa accadrà per coloro che con tantissimi sacrifici hanno conseguito finalmente il titolo abilitante per l’esercizio della professione ma per i più svariati motivi (vedi la crisi economica che al momento non consente l’approccio ad un professione libera se non si hanno le spalle ben coperte) non possono svolgere la professione e rimangono in attesa di tempi migliori? Come si può pretendere che debbano ripetere l’esame di abilitazione con tutti i costi connessi?
A tal riguardo è opportuno evidenziare come in numerosi Paesi dell’Unione europea la selezione degli avvocati è affidata al mercato: in Spagna è sufficiente la laurea in legge per l’iscrizione e la permanenza nell’albo, in Danimarca la laurea ed un tirocinio triennale senza prove di esame, in Finlandia il tirocinio è quadriennale e l’esame di abilitazione riguarda la sola deontologia professionale, in Irlanda una articolata formazione professionale triennale è condizione sufficiente all’iscrizione all’albo mentre in Svezia l’iscrizione all’albo è condizionata solo da un quinquennio di pratica legale post laurea.
Tenuto conto quindi anche del mutuo riconoscimento previsto a livello comunitario in materia di libere professioni, si determinerebbe l’ulteriore distorsione di vedere i cittadini europei accedere ad una professione preclusa in fatto e in diritto ai giovani laureati italiani.
Chiedo quindi una revisione della posizione assunta con il disegno di legge predisposto dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia, approvato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009.
In difetto sono pronta con tutti i colleghi che si trovano nella medesima situazione e condividono la mia posizione ad attivare tutti gli strumenti che il nostro sistema democratico consente, affinché tale disegno di legge non sfoci in una legge definitiva, in merito alla quale credo saremo in molti a tentare anche il percorso del referendum abrogativo. Si tratta infatti di difendere le legittime istanze di una intera generazione che in questi tempi è già fin troppo penalizzata.
Avv. |
|
|
|
 |
Slf
Aficionado


|
Inviato:
Apr 09, 2009 - 03:42 PM |
|
| bradamante ha scritto: | | Si tratta infatti di difendere le legittime istanze di una intera generazione che in questi tempi è già fin troppo penalizzata. |
verissimo ma come difenderle?? il centrodestra è favorevole alla riforma e nel centrosinistra molti giuristi si sono ampiamente espressi favorevolmente. Chi potrà difenderci? Bersani,i radicali, il garante della concorrenza? |
|
|
|
 |
gattone80
Forumdipendente

|
Inviato:
Mag 28, 2009 - 01:28 PM |
|
ma il cnf dov'è ??? invece di proporre una riforma che serve solamente a bloccare l'accesso alla professione e far passare parenti ed amici, perchè nessun avvocato protesta contro la riforma che amplia le competenze dei giudici di pace ?? lo dico xkè ultimamente questi fantomatici giudici ne stanno facendo una peggio dell'altra (sentenze assurde, riserve non sciolte per 6 mesi, vengono qualche giorno in tribunale a lavorare, convalida emesse non rispettando i termini). andrà sempre peggio.
purtroppo gli ordini in italia proteggono solo gli iscritti e non, come dovrebbe essere, i cittadini |
|
|
|
 |
davideelle
Novizio

|
Inviato:
Nov 03, 2009 - 07:04 PM |
|
chiedo scusa ma io non ho capito una cosa...tutti gli iscritti al registro dei praticanti che ancora nn possono fare l'esame, tipo me, che fine faranno?  |
|
|
|
 |
Hartman
PezzoDiStoria


|
Inviato:
Nov 03, 2009 - 07:09 PM |
|
troppe discussioni aperte, questa peraltro è vecchissima
 |
|
|
|
 |
attola
PezzoDiStoria


|
Inviato:
Nov 04, 2009 - 08:51 AM |
|
concordo con hartman: meglio proseguire QUI...  |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Vai a pagina Precedente 1, 2, 3, 4
|
Versione stampabile
Successivo
Precedente
Non puoi inserire nuove discussioni in questo forum Non puoi rispondere alle discussioni in questo forum Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum Non puoi votare nei sondaggi in questo forum non puoi allegare file in questo forum puoi scaricare file in questo forum
|
| |
|